CONSIGLIO SCIENTIFICO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Art. 1 Il consiglio scientifico (C.S.) è costituito da un massimo di 30 membri effettivi. Questi sono nominati dal Presidente del P.d.M. ed iscritti alle rispettive sezioni. La nomina avviene per cooptazione nella seduta successiva a quella nella quale è proposta la candidatura e dovrà essere ratificata dal consiglio di presidenza. Ogni proposta di nuovo membro dovrà essere presentata da un membro del C.S. e accompagnata da un curriculum “scientifico” del candidato, che verrà esaminato e valutato.

Art. 2 Al compimento dei 70 anni i membri effettivi diventano membri d’onore. I membri d’onore non hanno limite di numero, non hanno l’obbligo di presenza né di votazione. Essi possono essere chiamati, all’unanimità del C.S. a reggere la Presidenza, nonché a partecipare alle commissioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3 Gli assenti da una seduta hanno la possibilità d’inviare note o memorie sugli argomenti trattati in loro assenza. Tali istanze verranno lette nel corso della seduta, a cura del segretario del C.S. L’eventuale assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive comporta la decadenza della carica di consigliere scientifico.

Art. 4 Le cariche del C.S. sono: il presidente, il vice presidente, il segretario. Queste cariche sono triennali. L’elezione a queste cariche avviene all’interno del C.S. a maggioranza semplice e a votazione segreta. Per le modalità non previste dal presente Regolamento valgono quelle previste dal regolamento dell’Istituto Di Ricerche per il consiglio di Presidenza.

Art. 5 Decadenza da consigliere per:

  1. Dimissioni dall’Istituto o non più appartenenza allo stesso per qualsiasi motivo;
  2. Dimissioni dal C.S. stesso;
  3. Assenze ingiustificate (vedi art. 3, ultimo comma).

Art. 6 Compiti del C.S. sono: individuare e promuovere gli indirizzi culturali di base per le attività scientifiche dell’Istituto e del l Consiglio di Presidenza; scegliere tra i propri membri cinque componenti del Comitato di redazione delle News, ogni tre anni; Istituire e discutere le indagini di merito che saranno affidate a commissioni da nominare volta per volta e inviate con parere motivato al Consiglio di Presidenza; Nominare commissioni di studio o per risolvere problemi particolari.

Art. 7 Le norme del presente Regolamento possono essere soggette a revisione qualora lo si ritenga necessario per migliorare l’adempimento dei propri compiti istituzionali con provvedimento presidenziale.

 

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