LIBERA UNIVERSITAS MEDITERRANEA OMNES GENTIUM

imgFONDAZIONE TERESA & LUIGI DE BEAUMONT BONELLI ONLUS

PER LE RICERCHE SUL CANCRO

e il

scudobello2 parlamento del mediterraneo

sono i fondatori della

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LIBERA UNIVERSITAS MEDITERRANEA

“OMNES GENTIUM”

PRO CULTURA GENTIS

affiliata alla 197759_547485321969907_604932705_n

 

DIPARTIMENTI UNIVERSITARI

MEDICO SCIENTIFICO

Medicina Preventiva, Medicina Tradizionale ed Energetica, Studi sulla Personalità, della Comunicazione Tecniche della Comunicazione *Tecniche Relazionali

UMANISTICO

(Letterali – Socio-storico- Filosofici ed Antropologici -Tradizionali e della Comunicazione – *Tecniche Relazionali ).

ECONOMIA E CULTURA DI IMPRESA.

Menageriale, Amministrativo, Finanziario

CORSI E MASTERS

> CORSO DI ALTA FORMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE 

> CORSO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

GIURISPUDENZA,

Giuridico – Sociologico e Criminologico-*Tecniche Relazionali.

CORSI E MASTERS

>CONCILIATORI GIUDIZIARI

LINGUISTICO

Lingua Inglese – Lingua francese – Lingua Spagnola – Lingua Rumena –  Lingua Greca – Lingua Russa – Lingua Turca – Lingua Araba – Lingua Cinese

ARCHITETTURA

Progettazione architettonica di strutture esterne ed interne – architettura di interni

INFORMATICO

Informatica per operatore su Personal Computer – Office Automation – **Collective Intelligence – **Mass Collaboration – **Self Organization

TURISMO

Corsi Di Specializzazione e Alta Formazione

ARTISTICO E LIBERE ATTIVITA’ CREATIVE.

Arte – Mente – Corpo – Bottega Teatrale – Scenografia – Grafica Pubblicitaria – Laboratorio Poetico – Cultura Musicale Strumentale Etnologica – Coreutica – Musicalità e Linguaggio del Corpo

ANTICHI MESTIERI E BOTTEGHE ARTIGIANALI

Lavorazione della pietra e dei metalli: Ferro rame argento e oro) Ceramica – Restauro – Mosaico – Laboratori

 *   interdisciplinare
** nuove discipline
 

              L’OMNIUMGENTIUM persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare per lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori svolgendo le seguenti attività primarie:

1)        tutela dei diritti civili;

2)        istruzione;

3)   ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (16);

4)      tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

5)        formazione;

6)        promozione della cultura e dell’arte;

7)       tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8)        sport dilettantistico;

9)        assistenza sanitaria;

10)      assistenza sociale e socio-sanitaria;

11)      beneficenza;

11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (17);

  1. l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  2. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera (a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  4. l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  5. l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  6. l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  7. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  8. l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo <<ONLUS>>
  9. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:
  10. persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
    • componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

  1. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
  1. L’ UNIGENTIUM, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

 

 

 

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